Centinaia di fatture emesse dall’ATO ME 1, in liquidazione. Il commercialista fa chiarezza

di Giuseppe Salerno
13/12/2017

Non c’è “tregua” nemmeno per le feste. Cartelle sotto l’albero a ridosso del Natale. Molti contribuenti dei Comuni che rientrano nell’area di competenza della Società ATO ME 1 SpA, in liquidazione, continuano a ricevere raccomandate con fatture di pagamento per crediti riferiti al saldo della Tariffa d’Igiene Ambientale anno 2012.

Sono centinaia le fatture che continuano ad arrivare per la riscossione che rischiavano la prescrizione entro il 31 dicembre. Alcune di queste, che abbiamo avuto modo di analizzare con l’aiuto di un commercialista, sono state calcolate sulla scorta del Piano Finanziario Consuntivo 2012 come previsto dalla normativa vigente ed emesse senza l’addebito IVA. Ma, secondo quanto rappresentatoci dal nostro dottore contabile, le fatture sarebbero state emesse in violazione dell’art. 21 del DPR 633/1972. Il legislatore, infatti, ha prescritto l’obbligo della minuziosa descrizione delle caratteristiche della fattura, prescrivendo che tale documento debba contenere una serie di elementi necessari tra cui l’indicazione specifica dei beni o servizi oggetto della prestazione. In questo caso l’emittente non avrebbe rispettato il disposto di cui al citato articolo 21 del Testo Unico Iva, in quanto non ha fornito alcuna indicazione né sul tipo di servizio asseritamene prestato, né sul quantum della prestazione. La fattura riporta la descrizione: “ Saldo TIA anno 2012”.

E’ evidente che tale laconica e insufficiente descrizione, secondo quanto ci spiega il nostro commercialista, non sarebbe conforme al disposto di cui al citato art. 21. Da ciò discende che un documento di tal genere, non potrà certamente ritenersi idoneo a rappresentare fonte di prova di un credito nei confronti dei contribuenti. Si ricorda che incombe sul gestore dimostrare il servizio reso e provare la propria pretesa creditoria, dimostrando la corrispondenza tra il servizio fornito e il dato trascritto nella fattura.

La Suprema Corte intervenuta a Sezioni Unite, ha sancito che è onere a carico dell’erogante del servizio dimostrare il corretto adempimento; pertanto, è onere dell’ATOME 1 S.p.A. dimostrare di aver erogato servizi nei confronti dei cittadini. Deve inoltre aggiungersi che per l’anno 2012 l’ATO ha già emesso le fatture per i servizi “asseritamente” resi assoggettando le stesse, illegittimamente a IVA; mentre le fatture che sta emettendo e notificando a titolo di “conguaglio”, vengono emesse, come abbiamo detto, senza IVA, rettificando in tal modo l’illegittimo comportamento seguito da anni e più volte sanzionato dalla Cassazione (doppia imposizione vietata dalla legge – IVA e TIA). Ci si chiede se l’Ente abbia mai provveduto al rimborso dell’iva versata illegittimamente dai cittadini.

Ricordiamo che il 9 agosto 2017, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha accertato e sanzionato la scorrettezza delle pratiche commerciali poste in essere da ATO ME 1 S.p.A. in liquidazione nella riscossione della TIA dovuta dai cittadini dei Comuni dell’ATO ME 1 (comprendente 33 Comuni del Messinese) per il servizio di igiene ambientale per gli anni 2008-2012. In particolare è stato accertato che l’ATO “ha attivato illegittimamente procedure coercitive di pagamento, attraverso l’ingiunzione fiscale per il pagamento di importi prescritti e/o di quali non era stata verificata l’effettività o l’avvenuto pagamento, inoltre nella quasi totalità dei casi gli atti richiamano solleciti di pagamento di fatture scadute, asseritamente inviati ai consumatori a mezzo raccomandata a/r, senza indicare gli estremi identificativi di quest’ultima (n. raccomandata, data di invio , data di ricezione); “ha creato discrasia in ordine all’autorità giudiziaria a cui adire per proporre opposizione”; è stato inoltre accertato che “l’ATO non era dotato di alcun supporto in grado di fornire agli utenti i riferimenti necessari per verificare le pretese creditorie vantata oltre all’assenza di un valido ed efficace sistema di gestione delle istanze dei consumatori in merito alle richieste di pagamento ricevute, nonché la mancata risposta alle istanze di riesame in autotutela”.

Nelle informazioni agli utenti, nel prospetto della fattura, abbiamo, inoltre letto: “Il pagamento effettuato… dovrà essere eseguito in un’unica soluzione…”.  Alla fattura, all’interno della busta raccomandata, sono stati allegati, non uno, ma ben due bollettini identici di pari importo, intestati all’Ato Me 1 SpA, in liquidazione, riportanti il medesimo numero di conto corrente, che potrebbe indurre in errore l’utente remissivo, quello che ricevuta la fattura, senza pensarci due volte, si reca allo sportello per effettuare il pagamento di ambedue i bollettini.

Pur tuttavia, come prescritto in “altre comunicazioni”, nella seconda pagina della fattura, eventuali contestazioni alla fattura dovranno essere fatte valere entro 60 giorni dalla ricezione della stessa d’innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Messina ai sensi del Decreto Legislativo n. 546/1992.

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