Fermato in bici in stato d’ebrezza, denunciato un ciclista 46enne

di Giuseppe Salerno
10/02/2019

Due agenti della Polizia Stradale, del distaccamento di Nicosia diretto dal Vice Questore aggiunto Giovanni Martino, ci hanno messo poco a capire che quell’uomo in sella ad una bici elettrica, in una strada parecchio trafficata, che si spostava da destra a sinistra con la stessa nonchalance di un atleta in una pista di slalom gigante, fosse in stato d’ebrezza. I due poliziotti di pattuglia, temendo per l’incolumità dello stesso ciclista e per gli automobilisti di passaggio, bloccano l’uomo, un 46enne di Leonforte, sottoponendo lo stesso al test che determina il tasso alcolico.

I risultati del prova, 2,71 g/l, fanno scattare immediatamente la confisca del velocipede e una denuncia, a carico del fermato, per violazione dell’articolo 186/2 lettera C, il quale prevede un’ammenda da euro 1.500 a euro 6.000, l’arresto da sei mesi ad un anno, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro g/l).  La guida in stato di ebrezza, per chi non lo sapesse, è reato anche per i ciclisti.

Secondo una recente sentenza della Corte di Cassazione il reato di guida in stato di ebbrezza può essere commesso anche da chi si muove in bicicletta, come il 46enne leonfortese. Il ciclista in sella alla propria due ruote può interferire con il regolare flusso del traffico ed essere quindi responsabile di incidenti o qualsiasi altro pericolo che possa minacciare gli altri mezzi che occupano la carreggiata. L’uso della bicicletta in condizioni di stato alcolemico alterato rientra a pieno titolo, quindi, nell’applicazione dell’articolo 186 del codice della strada: i ciclisti che girano su strada dopo aver bevuto qualche bicchiere di troppo o in stato di alterazione causato da sostanze stupefacenti sono pericolosi tanto quanto gli automobilisti.

Poco importa se le biciclette possono essere meno letali di un’automobile fuori controllo. La ridotta potenzialità offensiva delle bici è solo relativa. Secondo quanto sancito dai giudici della Corte di Cassazione, con sentenza n. 4893/2015, è punibile per ubriachezza anche il conducente di un velocipede, senza nessuna distinzione rispetto ai conducenti di veicoli a motore poiché con la propria due ruote potrebbe arrecare danno con il proprio andamento non regolare, investire pedoni che attraversano la strada o peggio invadere il senso di marcia inverso causando grave pericolo per gli automobilisti.

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