“Salvo” il sindaco di San Piero Patti, ecco le motivazioni del Tar

di Redazione
25/04/2017

“La norma viola i canoni di ragionevolezza, proporzionalità, certezza del diritto, economicità dell’azione amministrativa, e dunque gli articoli 2, 3, 51, 97 e 117 in combinato disposto con l’art. 3 del Protocollo addizionale alla convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali”.

Sono le motivazioni della sentenza della prima sezione del Tar di Palermo che ha accolto il ricorso presentato dal sindaco di San Piero Patti, Ornella Trovato (nella foto), difesa dall’avvocato Paolo Starvaggi, e concesso la tutela cautelare monocratica annullando il provvedimento di scioglimento degli organi comunali, proposto dall’Assessore alle Autonomie Locali ed emesso dal Presidente Rosario Crocetta.

Il presidente della Regione, su proposta dell’assessore alle Autonomie locali Luisa Lantieri, aveva firmato i decreti di decadenza di sette sindaci (San Piero Patti, Castiglione di Sicilia, Valdina, Monforte San Giorgio, Monterosso Almo, Calatafimi Segesta e Casteldaccia).

Solamente il primo cittadino di San Piero Patti aveva presentato ricorso al Tar. La norma è stata duramente contestata dall’Anci Sicilia. Nel ricorso presentato dall’avvocato Paolo Starvaggi viene sollevata la questione di legittimità costituzionale della norma approvata dall’Ars, con un colpo di mano, a scrutinio segreto, nella tarda serata del 29 marzo scorso.

“I profili di illegittimità costituzionale sollevati riguardano i più elementari principi di democrazia e partecipazione alle scelte politiche del Paese – si legge in un comunicato stampa inviato dal sindaco Trovato – oltre che i principi di uguaglianza e non discriminazione irragionevole”.

Inoltre nel ricorso si fa rilevare che la questione dell’allineamento della disciplina regionale a quella nazionale rispetto agli effetti della mancata approvazione del bilancio,  non tiene conto del fatto che a livello nazionale il sindaco decade in caso di mancata approvazione del Bilancio in quanto risulta anche Presidente del consiglio comunale e presiede l’organo sanzionato per non avere posto in essere un adempimento di propria competenza, ma in Sicilia dove il Sindaco non fa parte del Consiglio comunale non lo si può fare decadere in virtù di una norma di natura sanzionatoria, che non può riguardare un organo diverso da quello inadempiente e comunque non può avere applicazione retroattiva e/o analogica.

Il Presidente del Tar ha rimesso le parti all’udienza di camera di consiglio del 18 maggio ma l’Ars potrebbe già aver approvato l’emendamento che sopprime la norma.

“Sono soddisfatta – ha dichiarato il sindaco – con questo provvedimento viene fatta giustizia a fronte di una legge illegittima”.

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