Stop al calendario venatorio in Sicilia: scontro animalisti-cacciatori

di Redazione
04/11/2021

Dopo la sentenza (che potete leggere qui) del Tribunale amministrativo regionale che sospende per la terza volta il calendario venatorio 2021-22 in Sicilia, emanato dall’assessore regionale all’Agricoltura Toni Scilla, è scontro tra le associazioni ambientaliste e quelle dei cacciatori.

In un comunicato stampa, pubblicato ieri da noi e da tutte le testate giornalistiche siciliane, le associazioni animaliste e ambientaliste che hanno impugnato il calendario venatorio, affermano lo stop della caccia. Sul sito dei “Liberi cacciatori siciliani” si legge però che quanto affermano gli ambientalisti è errato, che la caccia in Sicilia resta aperta e che è vietata solo nei terreni incendiati. Per gli ambientalisti però la Regione aveva l’onere di individuare e delimitare i terreni bruciati, nei quali vietare la caccia, ma non l’ha fatto. In definitiva, per i cacciatori si può cacciare tranne che nelle zone bruciate, per gli ambientalisti le zone bruciate non sono individuate e quindi non si può cacciare. Un corto circuito sul quale dovrebbe intervenire la Regione ma ancora non l’ha fatto.

Come abbiamo riportato ieri, il Tar di Palermo ha depositato l’ordinanza che accoglie parzialmente la sospensiva richiesta da Wwf Italia, Lav, Legambiente Sicilia, Lipu BirdLife Italia, Lndc Animal Protection ed Enpa che, difese dagli avvocati Antonella Bonanno e Nicola Giudice, avevano impugnato i decreti assessoriali che stabilivano periodi e specie cacciabili. 

I cacciatori, in un articolo pubblicato sul sito libericacciatorisiciliani.it, firmato dall’avvocato Alfio Barbagallo, spiegano che la richiesta di sospensiva cautelare, in attesa peraltro di un giudizio nel merito, è stata accolta solo parzialmente. Circostanza – quest’ultima – confermata dal fatto che i giudici hanno deciso la compensazione delle spese processuali. L’articolo dell’avvocato Barbagallo precisa che “il Tar ha ritenuto illegittimo il vigente calendario venatorio, statuendone la sospensiva, solo sui seguenti punti:  il prelievo della tortora selvatica, il prelievo della beccaccia dal primo al 10 gennaio 2022 anziché in tre giorni fissi, il divieto di caccia sui terreni incendiati”.

Quest’ultimo divieto va attuato “a prescindere dall’ambito di applicazione dell’art. 10, comma 1, della l. n. 353/2000”, come si legge nel parere dell’Ispra (Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale), espressamente richiamato dal Tar. La norma citata è quella che vieta per dieci anni le costruzioni sui terreni incendiati e vieta anche la caccia (e il pascolo) “limitatamente ai soprassuoli delle zone boscate percorsi dal fuoco“. Limite dunque che in questo caso non si applica: la caccia nei terreni bruciati è da vietare senza alcun limite, secondo il Tar.

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