VACCINO: CORTE CONTI, PER REITHERA MANCA VALIDO INVESTIMENTO PRODUTTIVO-3-

di Redazione
21/05/2021

L’inammissibilità del progetto di investimento costituito dall’acquisto della proprietà della sede operativa della società non consente, pertanto, ad avviso della Sezione, al solo investimento rappresentato dalla realizzazione dell’impianto di infialamento e confezionamento, per un importo di 7.734.126,68 euro, di raggiungere la soglia minima di 10 milioni prescritta all’art. 5, comma 3, del D.M. 9 dicembre 2014, per la validità dell’investimento produttivo. L’assenza di un valido e sufficiente investimento produttivo, ai sensi degli artt. 5, 14 e 15 del D.M. 9 dicembre 2014, non ha, pertanto, consentito di ammettere al visto di legittimità l’atto in esame.
(ITALPRESS).