Enti locali, la strada “virtuosa” del piano di equilibrio

di Redazione
07/02/2017

PIANO DI RIEQUILIBRIO

Il Piano di riequilibrio ha una durata di 10 anni. Il legislatore negli artt. 243 e successivi, disciplina i casi di Piano di riequilibrio con o senza accesso al Fondo di rotazione, ma in questa seconda fattispecie trasforma in obblighi molte misure che nel primo caso sono solo facoltà. In particolare, in aggiunta ad un nocciolo duro di provvedimenti da assumere obbligatoriamente è previsto che l’accesso al Fondo di rotazione è possibile solo a condizione che l’ente si sia avvalso della facoltà di deliberare le aliquote e tariffe nella misura massima prevista, che abbia previsto l’impegno ad alienare i beni patrimoniali disponibili non indispensabili per i fini istituzionali dell’ente e che abbia provveduto alla rideterminazione della dotazione organica, ai sensi dell’articolo 259 (articolo questo che così come le massime tariffe si applica allo stesso modo nei casi di dissesto), fermo restando che la dotazione non può essere variata in aumento per la durata del piano di riequilibrio.

L’ente deve poi ridurre le spese di personale (dirigenziale e non) secondo alcuni parametri,  ridurre nel triennio le spese per prestazione di servizi di almeno il 10% e del 25% quelle per trasferimenti ad altri enti,provenienti da risorse proprie di bilancio. E’ anche disposto il blocco dell’indebitamento, fatti salvi i mutui per il finanziamento dei debiti fuori bilancio pregressi. Quindi in base agli art. 243 (e seguenti, bis,ter, quater) le conseguenze sul piano finanziario saranno queste:

1)aliquote o tariffe dei tributi locali nella misura massima consentita

2)copertura integrale del servizio smaltimento rifiuti con i proventi della tariffa

3)copertura del servizio acquedotto con i proventi della tariffa  

4)copertura dei costi di gestione dei servizi a domanda individuale

Il costo dei servizi a domanda individuale deve essere coperto con proventi tariffari in misura non inferiore al 36% (per gli asili nido al 50%),mentre la copertura per il servizio acquedotto è dell’80% e integrale per i rifiuti.

Chi accede al Fondo vede tramutarsi in obbligo la facoltà di deliberare le massime aliquote e tariffe,  l’impegno ad alienare i beni patrimoniali disponibili ed è obbligato alla rideterminazione della dotazione organica ai sensi dell’articolo 259, comma 6,lo stesso che si applica in caso di dissesto e che prevede che l’ente, ai fini della riduzione delle spese deve determinare la dotazione dichiarando eccedente il personale in sovrannumero rispetto ai rapporti medi dipendenti-popolazione. La spesa per il personale a tempo determinato deve inoltre essere ridotta a non oltre il 50% della spesa media sostenuta a tale titolo nell’ultimo triennio. Sono inoltre obbligatori:

1)la riduzione delle spese di personale, dirigente e non, relativamente alla retribuzione accessoria

2) la riduzione almeno del 10% delle spese per prestazioni di servizi,

3) la  riduzione almeno del 25% delle spese per trasferimenti ad altri enti

4) il blocco dell’indebitamento, fatto salvo per i soli mutui connessi alla copertura di debiti fuori bilancio pregressi.

5)una rigorosa revisione della spesa con indicazione degli obiettivi di riduzione e una verifica dei costi dei servizi erogati e della situazione delle società partecipate e dei relativi costi e oneri a  carico dell’ente.

L’ente è sottoposto a controlli sia per la copertura dei servizi di smaltimento rifiuti e acquedotto che per quelli a domanda individuale che per le misure che riguardano la pianta organica. Occorre altresì rivedere l’esposizione debitoria con il sistema creditizio e l’andamento delle opere pubbliche. Di rilevante importanza appare la revisione della spesa, con riferimento anche ai costi che ricadono sul bilancio provenendo dalle partecipate. Spesso gli enti  sottostimano in bilancio gli oneri dei contratti di servizi e, a consuntivo, finanziano le perdite dei relativi servizi riconoscendo debiti fuori bilancio che potevano essere evitati, essendo sin dall’inizio ben noto il costo reale dei servizi. Nel piano di riequilibrio deve essere dimostrato che gli oneri dei contratti trovano copertura nel bilancio e devono essere consolidate le relative scritture contabili, dimostrando che le somme che le società iscrivono a credito nei confronti dell’ente, trovano corrispondente iscrizione fra i debiti di quest’ultimo. L’ente è  infine sottoposto, per tutta la durata del piano, al controllo sulle dotazioni organiche e sulle assunzioni di personale.

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