Longi, sindaco Fabio contesta la sentenza della sua decadenza

di Carla Lopes
15/11/2019

Il sindaco di Longi Antonio Fabio è stato dichiarato decaduto per la seconda volta. L’avvocato difensore del primo cittadino, con un comunicato stampa, si oppone con forza al contenuto e al dispositivo della sentenza, in quanto emessa in violazione di tutti i principi di eguaglianza e di salvaguardia del diritto elettorale.
Questo il contenuto integrale del comunicato stampa:
 
“Si contesta con forza il contenuto e il dispositivo dell’ordinanza, che dichiara decaduto il Sindaco del Comune di Longi, perché emessa in violazione di tutti i principi di eguaglianza e di salvaguardia del diritto elettorale, sanciti e garantiti dagli art. 3 e 51 a tutti i cittadini italiani, anche quelli siciliani e anche ai cittadini di un piccolo centro montano come Longi. Attraverso un’errata interpretazione delle norme regionali, si perviene ad una sentenza che in violazione del dettato dell’art 69 del Tuel, cogente in tutto il territorio italiano, perpetra una chiara ed evidente ingiustizia nei confronti del cittadino siciliano.
 
Il valore istituzionale dell’autonomia legislativa della Regione Sicilia, nella specifica materia, non può essere mortificato con provvedimenti di tal genere. Se si accettasse un esito siffatto, si sancirebbe per l’ennesima volta che il cittadino siciliano è un cittadino di serie b, al quale vanno garantiti meno diritti di tutti gli altri. Nel contesto di un’acclarata causa di incompatibilità e non di ineleggibilità, come fra l’altro dichiarato ed accertato anche nell’ordinanza in questione, tanto in Sicilia quanto in tutto il resto d’Italia, il candidato Sindaco ha diritto di presentarsi alle elezioni, ha il diritto di sottoporsi al volere sovrano dei suoi elettori e, se eletto, ha il diritto di rimuovere la causa di incompatibilità, negli stessi termini e con le stesse modalità degli altri suoi colleghi Sindaci d’Italia.
 
L’interpretazione delle norme, fornite con l’ordinanza in oggetto, fornisce una ricostruzione dell’istituto dell’incompatibilità del tutto insolita e incompatibile, con la ricostruzione giurisprudenziale e dottrinaria sino ad oggi consolidata, spingendosi sino al punto di affermare che alla specifica incompatibilità, diversamente da tutte quelle previste nell’ordinamento italiano e da quelle previste dalla Legge Regionale 31/1986, si applicherebbe un termine diverso per l’espletamento del legittimo procedimento di rimozione. Tale operazione ermeneutica svilisce di ogni contenuto l’istituto dell’incompatibilità, equiparandolo sic et simpliciter all’istituto dell’ineleggibilità. In ogni caso la sopra indicata interpretazione presenta tanti di quei profili di incostituzionalità che una maggiore sensibilità, per la delicatezza della materia, il dovuto rispetto del diritto fondamentale di elettorato passivo, sancito dal nostro ordinamento costituzionale, nonché il dovuto ossequio al potere legislativo del nostro legislatore regionale impone ed esige il vaglio attento della Corte Costituzionale.
 
In tale contesto ritengo doveroso che il Sindaco Fabio, legittimamente eletto dalla propria comunità, debba affermare con forza tali principi in sede di appello e chiedere con forza, anche nell’interesse dei propri delatori, giustizia per sé e per la sua comunità, in difesa del diritto di elettorato di tutti i cittadini siciliani”.

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