Mistretta: fondi rustici, gli allevatori locali scrivono ai Commissari

di Giuseppe Salerno
12/07/2019

Alcuni rappresentanti e operatori del comparto agricolo e zootecnico amastratino, ieri sera, si sono dati appuntamento, presso la sede della società Cerere di Mistretta, per confrontarsi sul recente regolamento emanato dalla Commissione straordinaria disciplinante la locazione dei terreni agrari del Comune di Mistretta. La sintesi dell’incontro e le osservazioni sul regolamento comunale viene riassunta in un documento, a firma degli allevatori, indirizzato all’Organo di governo comunale che da mesi lavora all’elaborazione bandi pubblici per la concessione, in affitto, dei terreni di proprietà dell’Ente. Diversi gli aspetti esaminati nel corso della riunione, come diverse le criticità, secondo la visione di qualche intervenuto, presenti nel neonato regolamento che andrebbe rivisto in alcuni punti.

“Agli allevatori locali – si legge nella nota sottoscritta dagli allevatori indirizzata ai Commissari prefettizi – dovrebbe essere garantita una sorta di premialità, quella stessa premialità che gli è sempre stata riconosciuta quali unici e soli custodi del territorio e che è tutelata dall’ordinamento giuridico dalla normativa sugli USI CIVICI, in cui rientrano tutti i terreni agricoli della Comunità amastratina. Questo riconoscimento legale viene garantito e assicurato da tutti i comuni nebroidei, ad eccezione del Comune di Troina dove, nonostante il bando fosse aperto anche ai non residenti, l’insufficienza di offerte ha lasciato i territori troinesi scoperti dal presidio degli allevatori”.

Un aspetto, quest’ultimo, che viene analizzato tenuto conto, spiega qualcuno, che i fondi agricoli del Comune di Mistretta sono riconosciuti a tutti gli effetti di legge USI CIVICI, finalizzati non solo al godimento collettivo, ma anche e soprattutto allo sviluppo e al mantenimento dell’intera comunità Amastratina. Il corpus normativo di riferimento è costituito, principalmente, dalla Legge dello Stato 20 novembre 2017, n. 168.

“Un’azienda – è riportato nella nota – che nasce da un residente a Mistretta paga le tasse nel comune di residenza, costruisce casa nel comune di residenza, spende nel comune di residenza, crea economia nel comune di residenza; dare l’opportunità ad aziende estranee al territorio amastratino rischierebbe non solo di impoverire ulteriormente la fragile economia mistrettese ma anche incentivare quel fenomeno ormai noto alle cronache nazionali, dei pascoli fantasma. Quale azienda dell’agrigentino avrebbe realmente interesse a pascolare nel territorio di Mistretta? Se non il maggior interesse dei soli premi comunitari”.

Rappresentanti e operatori del comparto agricolo e zootecnico amastratino, nella lettera sottoscritta indirizzata ai Commissari, chiedono di costituire un tavolo di concertazione tra rappresentanti di categoria locali, alcuni rappresentanti per discutere le criticità che sono state individuate da loro, in seguito ad una attenta e condivisa lettura del regolamento stesso, che di seguito riportiamo integralmente:

“1. Cauzione del 15%.
Preliminarmente non è chiaro se questa “cauzione provvisoria”, verrà restituita in caso di mancata aggiudicazione del lotto;
in ogni caso il versamento della cauzione, di fatto, andrà ad agevolare le aziende di grosse dimensioni, in danno degli allevatori più piccoli che, anche e soprattutto a causa della recente crisi ha colpito il comparto, hanno una minore disponibilità finanziaria e hanno una più forte esigenza di pascolamento.
Piuttosto, si potrebbe prevedere in sede di bando, sia il pagamento del canone di locazione prima della sottoscrizione del contratto, che la presentazione (in sede di sottoscrizione del contratto di affitto) di IDONEA FIDEJUSSIONE BANCARIA O ASSICURATIVA A GARANZIA DEL CANONE.
2. Art 3 comma 7 del Regolamento – Non sono ammesse le offerte presentate da coloro che, in base a sentenza passata in giudicato, si siano resi responsabili di inadempimento di obbligazioni derivanti da pregressi rapporti contrattuali … etc…
Questo punto appare controverso: non è chiaro innanzitutto se il riferimento ad eventuali situazioni debitorie sia solo rispetto al Comune di Mistretta. Se così fosse, in caso di bandi di gara aperti anche ai non residenti, si verrebbe a generare una grave situazione di disparità di trattamento, violando di fatto, uno dei principi cardine nella gestione della cosa pubblica, che è la par condicio tra tutti i partecipanti.
In secondo luogo, appare giusto che si verifichi l’esatto e puntuale adempimento dei canoni di locazione pregressi; non appare equa, invece, la verifica delle eventuali obbligazioni economiche di altra natura, poiché potrebbero esserci in corso contestazioni, o pagamenti dilazionati, che non trovano accenno nel suddetto regolamento.

3. ART. 5 del regolamento nella parte in cui si prevede:
1. al punto 2 che “l’assegnatario si impegna a segnalare e rimuovere eventuali manufatti abusivi, pena la revoca dell’assegnazione, entro 12 mesi dalla data stessa”.
La presenza di eventuali manufatti abusivi è già conoscibile al momento della pubblicazione del bando. È un adempimento ulteriore e lesivo del diritto soggettivo del conduttore del fondo agricolo, il quale pagherebbe già un cospicuo canone per fruire dei terreni stessi e ingiustamente si ritroverebbe addossato un costo che non promana né dalla sua opera, né dalla sua volontà, né trova fondamento alcuno nelle disposizioni di legge. In subordine prevedere l’impegno alla rimozione con corrispondente decurtazione dal canone di locazione dei costi sostenuti e dimostrati per la rimozione
2. al punto 3, per la dichiarazione ivi indicata si rinvia a quanto sopra detto in riferimento alle eventuali obbligazioni economiche.
3. Al punto 4, la necessaria richiesta e attivazione del codice pascolo non trova ragione di esistere per quei terreni che verranno assegnati alle aziende amastratine. Pertanto, nella denegata ipotesi che si voglia optare per un bando di fondi rustici ai sensi della legge agraria, senza il riconoscimento degli USI CIVICI a cui è soggetto il territorio agrario amastratino, si potrebbe inserire piuttosto una disposizione che tenga conto anche della non necessarietà del codice pascolo o del codice interaziendale.

4. ART. 7 – nei soggetti equiparati, non vengono indicate le società agricole costituite ai sensi dell’art 2135 del cc.
5. Si richiede riconoscimento del diritto di prelazione ai titolari di fondi confinanti con quello da assegnare, onde evitare un’elevata polverizzazione aziendale che affligge in modo particolare l’agricoltura siciliana.
6. Si richiede che al conduttore in possesso dei requisiti oggettivi e soggettivi, sia riconosciuto il diritto di prelazione per la continuazione del rapporto di locazione, ciò anche in caso di offerta economica superiore, con la specifica previsione di corrispondere il canone risultante dall’offerta più alta”.

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