Scuola, Tribunale di Patti blocca altri due trasferimenti

di Francesca Alascia
21/11/2016

Continuano gli annullamenti dei trasferimenti subiti dai docenti italiani ed effettuati dal MIUR nell’estate del 2016. Dopo la nota ordinanza del Tribunale di Patti dello scorso 2 novembre, che ha dichiarato l’illegittimità delle procedure di mobilità ed ha annullato il trasferimento in Veneto di una docente siciliana, madre di un figlio minore, consigliere comunale e moglie dell’avvocato difensore, il Giudice del Lavoro del Tribunale di Patti, Fabio Licata, ha dichiarato l’illegittimità del trasferimento di altre due docenti siciliane della scuola secondaria, anche loro difese dall’avvocato Massimiliano Fabio, ed ha annullato l’avvenuta mobilità, ordinando al MIUR di riassegnare le ricorrenti in altro ambito territoriale, secondo l’ordine di preferenza dalle stesse indicato nelle domande e con il criterio dello scorrimento della graduatoria.[sam_pro id=”1_1″ codes=”true”]

La storia personale delle due docenti è diversa per molti aspetti. La prima, madre di due figli minorenni, assunta nell’anno scolastico  2014/15 in Emilia Romagna, su posto di Sostegno, concorrente alla fase B1 della mobilità, è stata trasferita in Lazio. Il difensore Fabio nel ricorso, oltre a stigmatizzare l’illegittimità di tutte le procedure di mobilità, ha individuato dei palesi errori di funzionamento dell’algoritmo in quanto dai bollettini è emerso che alcuni docenti partecipanti alla fase B2, con un punteggio inferiore rispetto a quello della ricorrente, sono stati assegnati ad ambiti territoriali siciliani, individuati dalla docente “deportata” nella sua domanda.

Il Tribunale di Patti ha quindi rilevato che “l’Amministrazione ha suddiviso i docenti in fasce e ha proceduto a trasferimenti totalmente avulsi dal criterio trasparente della meritocrazia e dei punteggi ed in violazione del principio dello scorrimento della graduatoria secondo l’ordine delle preferenze indicate dai candidati”, violando, altresì, i principi di rango costituzionale di buon andamento ed imparzialità della pubblica amministrazione (art. 97 Cost.) e l’art. 1, comma 108 legge n. 107/15 che concerne la necessità di rispettare l’ordine della tabella di vicinanza allegata all’Ordinanza Ministeriale n. 241/16. Il giudice ha, inoltre, chiarito che il trasferimento della ricorrente in Lazio comporta “un’inammissibile disgregazione dell’unità del proprio nucleo familiare”, e la privazione del “ruolo di madre”, danno non ristorabile, grave ed irreparabile, che viola il diritto di sviluppare la propria personalità nel proprio ambito familiare e residenziale. Situazione diversa per la seconda docente, assunta in fase C da GAE nell’anno scolastico 2015/16 in provincia di Messina, concorrente alla fase C della mobilità per la classe di concorso A019 Discipline giuridiche ed economiche, madre di una figlia disabile, che si è vista trasferire improvvisamente in Emilia Romagna, senza alcuna considerazione della precedenza spettante per legge.

Secondo il giudice del Lavoro è stato violato il diritto della ricorrente “a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere”,  garantito anche dall’art. 13 punto V del CCNI mobilità e, pertanto, “l’assegnazione ad una sede distante circa 1.200 chilometri dal comune di residenza del congiunto disabile appare un evidente indice della mancata applicazione della priorità spettante, con palese violazione delle indicate norme di legge e del CCNI.” L’avvocato Fabio si dichiara soddisfatto in quanto “Queste ordinanze di annullamento dei trasferimenti delle docenti siciliane, di fatto, “demoliscono” le procedure di mobilità adottate dal MIUR e tracciano un orientamento giurisprudenziale sempre più chiaro.  Altre due docenti siciliane, madri e mogli, strappate dalle proprie case, sono state restituite all’affetto dei propri cari.”

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