ASP, avvisi di recupero mancato pagamento ticket: fioccano i ricorsi

di Giuseppe Salerno
26/01/2024

Sono tanti i cittadini che hanno deciso di presentare ricorso in opposizione alle richieste inviate dall’ASP di Messina tramite le quali vengono chieste indietro le somme relative ai ticket sanitari a partire dall’anno 2012.

Tutto parte dalla procedura per la verifica delle esenzioni ticket per reddito, resa operativa nella Regione Siciliana che ha dato il via a controlli, effettuati sula base delle informazioni rese disponibili dall’Agenzia delle Entrate, dal quale sarebbero emerse l’insussistenza dei requisiti per gli assistiti necessari per usufruire di benefici a mezzo dell’autocertificazione presentata. Le contestazioni decorrono dal 2012 e riguardano i cittadini che hanno beneficiato di esenzione dal pagamento ticket, dopo aver autocertificato una condizione che all’ASP risultata “non corrispondente”.

Tante le lettere inviate dall’Azienda Sanitaria Provinciale, come tanti sono i destinatari delle richieste di pagamento che si sono rivolti a sindacati, centri di assistenza e studi legali per contestare la verifica dell’esenzione ticket poiché i verbali o le ingiunzioni – affermano – non forniscono informazioni sufficienti a verificare ed eventualmente opporsi al provvedimento.

Si parte dunque con la presentazione all’ASP di memorie difensive tramite PEC, per, nel caso di rigetto, arrivare a ricorrere alla Corte di Giustizia Tributaria.

Tra i motivi per cui molti assistiti, tramite sindacati, centri di assistenza e studi legali, contestano le verifica dell’esenzione ticket e le relative richieste delle somme, ci sono:

  1. le sanzioni richieste in molte lettere risultano prescritte, perché relative a 5 anni antecedenti il ricevimento della verifica e , quindi, ingiuste. I ticket si prescrivono in 10 anni mentre le sanzioni in 5 anni dal ricevimento del verbale assieme agli interessi richiesti;
  2. la nullità dell’avviso in quanto il Sistema Tessera Sanitaria violerebbe diverse disposizioni; mancata osservazione dell’obbligo, per l’Azienda Sanitaria Locale, di comunicare agli assistiti l’elenco delle prestazioni nel caso in cui i controlli abbiano evidenziato l’insussistenza del diritto all’esenzione per reddito;
  3. le procedure che non consentirebbero agli assistiti di esercitare il diritto di difesa costituzionalmente previsto, visto che il contenuto, in molti avvisi, incompleto e di difficile interpretazione, non fornisce informazioni sufficienti a verificare ed eventualmente opporsi al provvedimento;
  4. la grave violazione di diritto alla salute ( art. 32 Costituzione) e delle principali norme costituzionali di accesso alla salute nel momento in cui l’Asp, inibisce l’accesso a nuove prestazioni specialistiche ambulatoriale a carico del Servizio Sanitario Nazionale “fino alla regolarizzazione del debito pregresso”, alla luce soprattutto della possibilità che gli assistiti possano essere in possesso di un’esenzione per l’anno corrente che gli consenta di poter usufruire delle prestazioni a carico del Sistema Sanitario Nazionale.

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