Comune di Mistretta, fondi rustici: il TAR riammette in gara un imprenditore

di Giuseppe Salerno
10/06/2023

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da un allevatore di Castel di Lucio, assistito dall’avvocato Gabriella Regalbuto, che aveva chiesto l’annullamento, previa sospensione, del provvedimento del 19 aprile 2023 con il quale la Commissione di gara per la locazione dei fondi rustici di proprietà del Comune di Mistretta aveva rigettato la richiesta di riammissione alla procedura di gara, rilevando incongruenze nelle buste oggetto della gara.

Con bando di gara pubblicato dal 28 gennaio 2021 al 16 febbraio 2021 il Comune di Mistretta aveva individuato 15 lotti di fondi rustici appartenenti al demanio civico da locare a soggetti richiedenti aventi qualifica di imprenditore agricolo, agricoltore e/o coltivatore diretto, allevatore o altre qualifiche affini, dotati dei requisiti analiticamente indicati nel medesimo bando.

Il ricorrente aveva preso parte alla gara presentando 2 buste, relative ai lotti n. 7 e n. 8, individuati nel medesimo bando. La Commissione di gara aveva, tuttavia, proceduto all’esclusione del ricorrente sul rilievo che, in contrasto con quanto previsto nell’art. 9 del predetto bando di gara, le buste contenenti le offerte economiche sarebbero risultate prive del sigillo di ceralacca.

L’allevatore castelluccese allora presenta richiesta di riesame della decisione di esclusione. Istanza rigettata dal Presidente della Commissione  il quale ribadisce il carattere essenziale della mancanza della ceralacca sulle buste B contenenti le offerte economiche. Gli atti impugnati, ad opinione del ricorrente, sarebbero stati illegittimi anzitutto perché l’offerta presentata non avrebbe comunque violato il principio di segretezza dell’offerta. Infatti, la busta A depositata avrebbe presentato sigillo di annullamento con ceralacca e firma su tutti i lembi di chiusura. L’art. 9 del bando (letto in correlazione con l’art. 8 del medesimo provvedimento, disciplinante il contenuto della BUSTA A – documentazione amministrativa) non sarebbe stato univoco, prevedendo semplicemente che “deve essere presentata in busta chiusa controfirmata su ogni lembo di chiusura sul quale sia già stata apposta la ceralacca, con impresso sigillo (o segnale di annullamento)” senza chiarire a quale delle due buste la previsione avrebbe dovuto fare riferimento.

Il provvedimento di esclusione non avrebbe poi motivato in merito ad eventuali irregolarità dei plichi e delle buste in esso contenute tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che vi sarebbe stata una violazione del principio di segretezza delle offerte. Evidenziava poi l’allevatore come la previsione del bando sarebbe apparsa in contrasto con il principio di tassatività delle cause di esclusione di cui all’art. 83 comma 7 del Codice degli appalti. Nel caso di specie, integrità e non manomissione sarebbero state perfettamente garantite dalla sigillatura del plico A con ceralacca e controfirma sui lembi di chiusura, e dalla sigillatura della busta B con colla e sottoscrizione dei lembi di chiusura.

Per tali ragioni il ricorrente chiedeva l’annullamento degli atti impugnati. In relazione all’istanza di sospensiva formulata, adduceva, in relazione al periculum in mora, il potenziale danno derivante dalla definitiva esclusione dalla gara e dalla concessione del lotto pascolivo di cui avrebbe necessitato per l’esercizio della propria attività professionale.  Il ricorso dell’allevatore castelluccese è stato così accolto dal T.A.R. di Catania e di conseguenza annullati gli atti della commissione, per cui l’imprenditore deve essere riammesso alla gara.

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