Forestali, condizione di precarietà: la Cassazione stabilisce il diritto al risarcimento

di Redazione
01/03/2024

La Corte di Cassazione-Sezione Lavoro, riunita nella camera di consiglio del 5 dicembre 2023, ha stabilito il principio per cui gli operai forestali siciliani hanno diritto al risarcimento del danno, da quantificare in base a criteri predefiniti dalla legge fino a un massimo di 12 mensilità retributive, in via automatica, senza bisogno di alcuna prova specifica del danno subito, semplicemente in virtù della loro condizione di lavoratori a tempo determinato sine die.

Una notizia che potrebbe che mette a rischio i conti della Regione siciliana accusata di aver fatto nulla per evitare l’abusiva reiterazione dei contratti di lavoro a termine

La decisione degli ermellini ribalta il giudizio della Corte d’Appello di Caltanissetta che aveva respinto la richiesta dell’avvocato Luigi Savoca di Catania, rappresentante legale di undici operai forestali, volta ad ottenere il risarcimento del danno per abusiva reiterazione dei contratti di lavoro a termine (l’altro quesito, relativo al riconoscimento di un’indennità per l’annuale disponibilità a prestare l’attività lavorativa, è stato invece ritenuto infondato).

Nella riforma del giudizio di secondo grado si richiamano le norme per la protezione del lavoro a tempo determinato contenute del d.lgs. n.368 del 2001 di attuazione della direttiva 1999/70/CE che ha come obiettivo la limitazione del “ricorso a una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato, considerato come una potenziale fonte di abuso in danno dei lavoratori”. Proprio quest’ultima fattispecie, secondo la Suprema Corte, configura “il diritto al pagamento di un’indennità forfettaria, in misura variabile tra un minimo di 2,5 e un massimo di 12 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, che prescinde dalla prova del danno, ferma restando la possibilità per il lavoratore di provare di avere subito un danno maggiore”. Non rileva la nullità del contratto – sostenuta dalla Corte di Caltanissetta – per “mancanza della forma scritta richiesta ad substantiam per tutti i contratti della Pubblica amministrazione”. Secondo la Cassazione, infatti, in tali casi la tutela agevolata del lavoratore “non può venire meno”.

Adesso sulla quantificazione del risarcimento dovrà decidere la Corte nissena a cui la sentenza rinvia. “Si tratta – spiega l’avvocato Luigi Savoca in un’intervista rilasciata al Quotidiano di Sicilia – di un orientamento giurisprudenziale che costituisce una precisa indicazione ai Giudici di merito dei Tribunali e delle Corti di Appello. I lavoratori iscritti nelle varie fasce previste dalla Legge Regionale n. 16 del 1996 potranno finalmente agire legalmente, con la garanzia data dalla decisione del massimo organo della Giustizia Civile, per rivendicare il risarcimento in questione”.

“È una vittoria fondamentale – conclude Savoca – che apre nuovi scenari per la tutela dei diritti di questa categoria di lavoratori, una vittoria che trasforma le speranze e le aspettative in fatti concreti che possono materializzarsi in un tempo relativamente breve seguendo una via già tracciata da quei lavoratori che hanno combattuto sino in fondo per i loro diritti sostenuti dal nostro studio che li ha assistiti in tutte le fasi del giudizio”.

Attualmente gli operai forestali in Sicilia sono circa 16 mila a tempo determinato (1.300 indeterminato) e, con grande approssimazione, la retribuzione si attesterebbe su 1.300-1.400 euro lordi mensili. Ovviamente le situazioni sono diverse da caso a caso, ma basta fare qualche moltiplicazione per rendersi conto delle cifre che ballano. Una potenziale “bomba” sulle casse della Regione, peraltro recentemente richiamata dalla Corte dei Conti-Sezione Sicilia che non ha parificato il rendiconto 2020 con conseguenze “ipotizzabili a cascata” sui bilanci successivi.

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