Il Tar ferma Cateno De Luca, riaprono le scuole a Messina

di Redazione
13/01/2022

Il Tar di Catania ha sospeso l’ordinanza del sindaco di Messina Cateno De Luca che imponeva la chiusura delle scuole fino al 23 gennaio. Il ricorso era stato promosso dal “Comitato Scuola in presenza” di Messina, presieduto da Cesare Natoli, ed aderente alla rete nazionale “Scuola in presenza” nazionale. Il presidente del Tar, Daniele Burzichelli, ha fissato per la decisione collegiale la camera di consiglio del 9 febbraio 2022.

Il sindaco De Luca aveva ordinato la sospensione delle attività didattiche in presenza negli Istituti comprensivi e scolastici pubblici, privati e paritari di ogni ordine e grado, ivi compresi gli asili nido, micronido, sezioni primavera e gli asili a casa, disponendo che durante il suddetto periodo di tempo gli Istituti scolastici “sono tenuti a garantire lo svolgimento delle attività didattiche mediante la DID o la DAD”.

È una vittoria del diritto e della difesa del benessere di bambini e ragazzi e del diritto all’istruzione – ha dichiarato Natoli -. Ringraziamo tutti coloro che ci hanno appoggiato in questa lotta di civiltà. Da domani, anche gli studenti messinesi potranno tornare in classe”.

“Siamo estremamente soddisfatti per il risultato ottenuto dal nostro ricorso – affermano gli avvocati Armando Hyerace di Messina e Aurelio Rundo Sotera e Nicola Marchese di Sant’Agata Militello – Il Covid ha già messo a dura prova i nostri figli, privandoli della socialità scolastica, nella quale si forma la loro personalità. Abbiamo visto e patito con loro fin troppo. La scuola non può più essere scarificata sull’altare dell’isteria e del facile consenso. Sul piano giuridico, il TAR Catania ha affermato (come già il TAR Campania) che la fattispecie in esame è già normata a livello nazionale con disposizioni di rango primario e non residua spazio per ulteriori interventi contingibili e urgenti, avendo il legislatore nazionale previsto l’adozione di misure specifiche per il contesto scolastico. Il TAR aggiunge anche che “non appare possibile fare riferimento alle difficoltà della situazione ospedaliera, cui deve porsi riparo mediante adeguate misure di natura amministrativa (con l’eventuale incremento dei posti letto o il trasferimento di pazienti che, in ipotesi, non possano essere accolti in terapia intensiva)”. La norma per la verità appariva chiara; ma è servito l’intervento della Magistratura amministrativa per ribadirne il senso ed il valore”.

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