Maniace, Tar conferma lo scioglimento per mafia del Comune

di Redazione
04/06/2021

Nessuna illegittimità nella procedura e negli atti che nel maggio dello scorso anno hanno portato allo scioglimento del Comune di Maniace per presunte infiltrazioni mafiose. A stabilirlo è stato il Tar del Lazio che con una sentenza ha respinto il ricorso proposto dall’ex sindaco Antonino Cantali, insieme all’ex Presidente del Consiglio comunale e gli ex assessori. I ricorrenti, con un unico motivo censuravano tutti gli atti che portarono allo scioglimento, contestando i singoli accertamenti compiuti e la lettura data ai vari accadimenti da parte dell’Amministrazione. Secondo la sentenza, il Tar Lazio, dopo aver tratteggiato il quadro normativo applicabile alla vicenda, ha ritenuto il ricorso infondato. 

“Esaminando la relazione della commissione d’indagine, che si compone di ben 99 pagine di specifiche risultanze istruttorie – si legge nel provvedimento – risulta un quadro di insieme corposo che stride con il tentativo della parte ricorrente di minimizzarlo, parcellizzandone i contenuti ed estrapolandone soltanto alcuni. La commissione di indagine descrive il contesto criminale di Maniace come strettamente legato allo scenario criminale catanese di tipo mafioso che ha riflessi su tutta la parte orientale dell’isola, risultando caratterizzato dalla interazione, con dinamiche prevalentemente non violente, di consorterie riconducibili a ‘Cosa nostra’”. Il Tar ha poi indicato che “le deboli e frammentarie censure dei ricorrenti non sono in grado di inficiare la solidità della ricostruzione operata dall’Amministrazione”; e “dal quadro indiziario raccolto in sede di indagine è emerso un generale stato di precaria funzionalità dell’Ente che i rilievi dei ricorrenti non sono riusciti altrimenti a spiegare, venendo in luce una legalità ‘debole’, in un contesto caratterizzato dalla pervasiva presenza della malavita organizzata”. Il provvedimento di scioglimento del Comune impugnato, quindi, per i giudici amministrativi “non solo risponde ai criteri individuati dalla giurisprudenza, ma l’intervento dissolutorio risulta poggiare su elementi concreti, univoci e rilevanti dai quali emerge un quadro indiziario grave, adeguatamente trasfuso nella motivazione degli atti impugnati”.

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