Mistretta, Fondi Rustici: TAR di Catania blocca bandi

di Giuseppe Salerno
09/03/2020

Il TAR di Catania si è pronunciato sul ricorso proposto da alcuni allevatori di Mistretta contro Comune di amastratino, per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, del bando di gara, pubblicato sull’albo On Line dell’Ente in data 22 novembre 2019, concernente l’affitto dei fondi rustici del comune di Mistretta, concedendo la sospensiva, accogliendo, parzialmente, nei termini specificati nelle sottoelencate motivazioni, l’istanza cautelare,  fissando al 30 settembre 2020 l’udienza, per la decisione di merito.

Riportiamo integralmente quanto il Collegio osserva all’esito della sommaria delibazione riservandosi alla fase di merito, più approfondita:

“Come affermato dagli stessi ricorrenti, a seguito della pronuncia di illegittimità dell’art. 9 della legge n. 203/1981 da parte della Corte Costituzionale con sentenza n. 318/2002, il canone viene ormai determinato pattiziamente e nella specie non è intervenuto alcun aumento del canone in corso di contratto, ma un semplice invito ad offrire da parte dell’Amministrazione in vista della stipula di nuovi accordi.

Non appare, poi, indispensabile un’istruttoria particolarmente articolata al fine di individuare il prezzo-base per le offerte in aumento, salva l’ipotesi che tale prezzo-base risulti obiettivamente abnorme, posto che, come sopra indicato, il canone costituisce l’esito del naturale dispiegarsi delle forze che operano liberamente sul mercato, con l’inevitabile conseguenza che, in linea di principio, qualora il prezzo-base non appaia congruo, gli operatori economici si limiteranno a non formulare offerta.

Neppure, a giudizio della Sezione, risulta irragionevole o “contra legem” la previsione secondo cui l’affittuario è tenuto a segnalare e rimuovere eventuali manufatti abusivi e ciò per le stesse ragioni sopra indicate, anche tenuto conto che colui che partecipa alla gara è tenuto a prendere visione dei luoghi e può, pertanto, valutare la convenienza dell’offerta da formulare anche in relazione alle opere eventualmente presenti “in loco”.

Anche per quanto attiene agli adempimenti contestati con il sesto motivo di ricorso, al Tribunale sembra che le determinazioni assunte dall’Amministrazione siano legittime e ragionevoli, tenuto conto, anche per le note vicende che hanno interessato il Comune di Mistretta, dell’esigenza di evitare elusioni e aggiramenti delle previsioni della legge di gara in merito ai requisiti soggettivi richiesti per la stipula del contratto.

Il Collegio, poi, non ravvisa “prima facie” alcuna particolare illogicità nella configurazione dei lotti, di cui è stata sostanzialmente conservata la conformazione originaria anche al fine di garantire l’esercizio del diritto di prelazione, e ciò tenuto conto, da un lato, della discrezionalità di cui gode l’Amministrazione nell’operare siffatta conformazione, e, dall’altro, della circostanza che l’espressione “lotti omogenei” non necessariamente è da intendersi nel senso di “lotti di identica o analoga estensione”.

Il Collegio ritiene, invece, che risulti irragionevole l’ulteriore aumento del 40% in relazione alle zone SIC e ZPS, posto che l’aiuto comunitario ha natura compensativa ed è commisurato agli specifici svantaggi legati alle perdite di reddito e ai maggiori costi di produzione conseguenti alle misure di conservazione per le attività zootecniche e la gestione del suolo nelle aree in questione.

Appare, altresì, sostanzialmente in contrasto con il disposto dell’art. 2 della legge n. 203/1982 la previsione regolamentare in ordine alla stipula “automatica” di un patto in deroga quanto alla durata del contratto (otto anni in luogo di quindici), con l’obbligo di indicare a tal fine la relativa associazione sindacale con funzioni di assistenza, posto che la disciplina derogatoria non può che avere natura eventuale e che nella formulazione dell’offerta assume ovviamente rilievo il periodo di tempo di vigenza dell’accordo.

Nella sua attuale formulazione, sembra “prima facie” parimenti illegittima – restando riservata alla fase di merito un’analisi più stringente in ordine all’interesse ad agire sul punto da parte dei ricorrenti – la previsione secondo cui la partecipazione alla procedura è condizionata all’insussistenza di procedimenti in corso per l’inadempimento di obbligazioni derivanti da pregressi rapporti contrattuali di affitto dei terreni di proprietà comunale o per inadempimento di obbligazioni economiche nei confronti del Comune di residenza, ovvero per morosità nei pagamenti di tasse, imposte e tributi, anche riferiti ad altri cespiti in ambito comunale, con l’ulteriore previsione che “analoga dichiarazione dovrà essere resa dai non residenti con riferimento alla posizione tributaria ed extra-tributaria nei confronti dei rispettivi Comuni di residenza”.

Infatti, pur condividendosi pienamente l’osservazione del Comune resistente, il quale ha rilevato che nella specie non trova applicazione la disciplina di cui al decreto legislativo n. 50/2016 (neppure sotto la forma del cosiddetto “autovincolo”), appare comunque necessario, per ritenere la sostanziale inaffidabilità “contrattuale” del soggetto che aspira a partecipare alla procedura, che l’inadempimento sia certo – anche nella forma della non contestazione, oltre che a seguito del consolidamento di atti tributari o di accertamento in sede giurisdizionale delle pretese vantate dalle Amministrazioni – e che esso sia significativo, circostanza che certamente si realizza allorquando esso si riferisca ad analoghi rapporti di affitto, ovvero a pendenze economiche di un certo rilievo (ma non a vicende assolutamente bagatellari).

Per le considerazioni che precedono, le quali, si ribadisce, sono rese all’esito della sommaria cognizione caratteristica di tale fase, il Collegio ritiene di accogliere parzialmente la richiesta di tutela cautelare avanzata dai ricorrenti, sospendendo le previsioni impugnate che: a) prevedono l’ulteriore aumento del 40% in relazione alle zone SIC e ZPS; b) dispongono la stipula “automatica” di un patto in deroga quanto alla durata del contratto (otto anni in luogo di quindici), con l’obbligo di indicare a tal fine la relativa associazione sindacale con funzioni di assistenza; c) condizionano la partecipazione alla procedura all’insussistenza di “procedimenti in corso per l’inadempimento di obbligazioni derivanti da pregressi rapporti contrattuali di affitto dei terreni di proprietà comunale o per inadempimento di obbligazioni economiche nei confronti del Comune di residenza, ovvero per morosità nei pagamenti di tasse, imposte e tributi, anche riferiti ad altri cespiti in ambito comunale”, con l’ulteriore previsione che “analoga dichiarazione dovrà essere resa dai non residenti con riferimento alla posizione tributaria ed extra-tributaria nei confronti dei rispettivi Comuni di residenza”.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.