Porto dei Nebrodi, progetto “ritorna” in conferenza dei servizi

di Davide Di Giorgi
26/05/2022

Il Tar di Catania ha stabilito che i progetti riguardanti la realizzazione e gestione del “porto dei Nebrodi”, l‘opera che dovrà nascere a Sant’Agata Militello, devono essere ridiscussi nella conferenza di servizi. I giudici amministrativi hanno accolto il ricorso presentato dalla società “Amata srl”, contro il Comune santagatese e la Regione Siciliana.

I fatti e la presentazione del ricorso

La società Amata S.r.l. aveva presentato, a dicembre del 2016, all’Assessorato Regionale Territorio e Ambiente e al Comune di Sant’Agata di Militello una domanda di rilascio di concessione demaniale marittima, della durata di 40 anni, per “la realizzazione e gestione di una struttura portuale turistica nel Comune di Sant’Agata di Militello, per un totale di mq. 173.745,00”. Il progetto riguardava la realizzazione di un “approdo turistico” che avrebbe dovuto trovare collocazione a ridosso del nuovo Porto, per il quale era già stato concesso nel 2009 un finanziamento regionale, e che è in corso di realizzazione ma è privo – appunto – della parte turistica.

Nel rispetto della procedura, la proposta della società Amata srl è stata pubblicata per 30 giorni sull’albo pretorio e sulla Gazzetta Ufficiale, al fine di stimolare l’eventuale presentazione di osservazioni, opposizioni o domande concorrenti. Di seguito, è stata presentata opposizione da parte della Santa Lucia srl, ed un progetto concorrente redatto dalla costituenda ATI Yachting Managment srl – Sicilmarine srl- Naval Service srl. A febbraio si è tenuta la prima seduta della conferenza di servizi indetta fra vari enti per esaminare i due progetti. L’iter di tale procedura si è sviluppato in un lasso di tempo molto ampio ed articolato, nel quale sono stati acquisiti pareri legali, è stata introdotta una nuova visione “politica” da parte del Comune di Sant’Agata di Militello, tesa a realizzare la struttura turistica tramite un finanziamento pubblico, ovvero, in mancanza, tramite gara da indire, aperta a più concorrenti ed è stata rappresentata da altri enti l’opportunità di procrastinare la valutazione del progetto ad un momento successivo a quello di compiuta realizzazione del Porto, al fine di valutarne in concreto la compatibilità rispetto a quest’ultima opera al momento non completa. Con deliberazione n. 25151 del 16 agosto 2021, adottata dal Sindaco di Sant’Agata di Militello, Bruno Mancuso, in veste di presidente della Conferenza di servizi, sono state infine rigettate le istanze sia della ditta promotrice (Amata S.r.l.) sia della ditta concorrente (costituenda A.T.I.).

I motivi del ricorso

La ditta Amata srl ha presentato ricorso, finalizzato a rimuovere l’inerzia creatasi in ordine all’esame del progetto per i seguenti motivi: incompetenza del Sindaco, poiché – pur avendo dichiarato di agire in veste di presidente della conferenza di servizi – non avrebbe potuto assumere la decisione oggi avversata, dal momento che questa deve essere frutto della volontà di tutte le amministrazioni coinvolte nel procedimento (v. art. 5, co. 6, DPR 509/1997);

violazione dell’art. 14 ter della L. 241/90 e dell’art. 19, co. 7, della L.R. 7/2019 (quali norme applicabili in via residuale alla procedura disciplinata dal DPR 309/1997) nella parte in cui stabiliscono che la decisione della conferenza di servizi è adottata sulla base delle “posizioni prevalenti” espresse dalle amministrazioni partecipanti. Nel caso di specie, l’orientamento favorevole ai progetti dei privati sarebbe stato espresso dai prevalenti enti: a) Comando Marittimo Sicilia – Ufficio Infrastrutture Demanio; b) Rete Ferroviaria Italiana; c) Dipartimento Regionale dell’Ambiente; d) Marina Militare – Comando Zona Fari della Sicilia; e) Soprintendenza del Mare; mentre sarebbero pareri contrari, o non espressi, solo quelli: a) della Soprintendenza ai BB.CC.AA; b) del Dipartimento Regionale dell’Ambiente – Area 2 – Demanio Marittimo; c) del Dipartimento Regionale dell’Urbanistica; d) dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli;

eccesso di potere per contraddittorietà, illogicità, irragionevolezza e violazione del principio di proporzionalità; infatti, viene illogicamente richiamato nel provvedimento – al fine dei decretare il rigetto delle istanze private – l’avviso dell’Assessorato, che era stato invece espresso solo nel senso di differire l’esame delle proposte, non di respingerle. Anche il richiamo al parere della Soprintendenza sarebbe illogico, dato che questa ha solo manifestato “perplessità” sul rilascio della futura concessione demaniale, con un giudizio che non rientra nella sua sfera di competenza. Altra ragione di illegittimità risiede nel fatto che l’impugnato provvedimento menziona una seduta del 17.04.2018, nella quale si era maturato il convincimento di richiedere un parere all’Ufficio legislativo e legale della Regione, ma non tiene conto invece del fatto che il RUP aveva poi comunicato di non aver richiesto il parere, stante l’approssimarsi della conclusione dei lavori;

violazione del principio di buon andamento dell’azione amministrativa, poiché la conclusione della conferenza di servizi con una decisione di rigetto ha vanificato tutto il lavoro amministrativo svolto, ancor più ove si consideri che il Sindaco ha preannunciato l’intenzione di indire una nuova procedura, tramite project financing. Si sono costituiti in giudizio per resistere al ricorso: l’Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente; l’Assessorato Regionale Infrastrutture, Mobilità e Trasporti; l’Assessorato Regionale del Turismo e dello Spettacolo; il Comune di Sant’Agata di Militello.

Si è anche costituita la Yachting Managment srl, in proprio e quale mandataria della costituenda ATI, per chiedere invece l’accoglimento del ricorso. Con motivi aggiunti, qualificati anche come ricorso autonomo, la ricorrente Amata srl ha impugnato gli stessi atti già avversati col ricorso introduttivo, deducendo anche la nullità per difetto di attribuzione ex art. 21 septies della L. 241/90 della determinazione adottata dal Sindaco in veste di Presidente della conferenza di servizi, non essendo stato attribuito dalla legge a tale organo alcun potere decisorio.

La sentenza

Il 13 aprile il ricorso è stato giudicato fondato. Nel verbale della 3° seduta della conferenza di servizi tenutasi il 25 febbraio 2020, dopo aver esposto i pareri espressi da ciascuna amministrazione intervenuta, ha concluso con l’intenzione di trasmettere gli atti all’Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente ai fini dell’adozione della decisione finale di conclusione della conferenza. Di seguito, a sua volta, l’Assessorato, con nota n. 67440 del 7 novembre 2020, ha precisato di aver già espresso il proprio settoriale parere, ed ha specificato che la decisione conclusiva della conferenza di servizi debba essere assunta dal Presidente, sulla base dei pareri espressi dagli enti partecipanti alla stessa. Di conseguenza, richiamando quest’ultima nota dell’Assessorato, nonché tuti i pareri resi ed i precedenti verbali della conferenza di servizi, il Sindaco di Sant’Agata di Militello – nella veste di presidente della Conferenza di servizi – ha concluso i lavori disponendo il rigetto delle domande esaminate. Questo in punto di fatto. In diritto, va ricordato che L’art. 5, co. 6, del DPR 509/1997 dispone che “La conferenza di servizi decide sulle istanze rigettandole ovvero individuando, con provvedimento motivato, l’istanza ammessa alle successive fasi della procedura”, ma nulla prevede sulle modalità con le quali la conferenza di servizi è chiamata a deliberare. Pertanto, tale “vuoto” di disciplina deve essere colmato col richiamo alle norme generali sulle conferenze di servizi dettate dalla L. 241/90, e segnatamente dall’art. 14 ter, co. 7, della L. 241/90, per il quale “All’esito dell’ultima riunione, e comunque non oltre il termine di cui al comma 2, l’amministrazione procedente adotta la determinazione motivata di conclusione della conferenza, con gli effetti di cui all’articolo 14-quater, sulla base delle posizioni prevalenti espresse dalle amministrazioni partecipanti alla conferenza tramite i rispettivi rappresentanti. Si considera acquisito l’assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alle riunioni ovvero, pur partecipandovi, non abbia espresso ai sensi del comma 3 la propria posizione, ovvero abbia espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza”.

Premesso quanto esposto, non consta che nel caso in esame il Presidente della conferenza dei servizi abbia effettuato una ricognizione ed un conteggio dei “pareri prevalenti espresse dalle amministrazioni partecipanti”; al contrario, sembra aver assunto la decisione in base al punto di vista dell’amministrazione locale rappresentata, ed in condivisione con alcuni dei pareri resi da alcuni degli enti intervenuti. Pertanto, deve ritenersi fondata la prima censura dedotta in ricorso, giacchè la decisione della conferenza dei servizi non appare essere stata assunta nel rispetto della prescrizione di cui al citato art. 14 ter, co. 7. Ne consegue l’accoglimento del ricorso per vizio di carattere procedimentale, con l’ulteriore conseguenza che la seduta collegiale dovrà essere riconvocata per deliberare in modo esplicito, e secondo le procedure di legge, in ordine ai progetti presentati dalla ricorrente e dall’ATI cointeressata.


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