Militello Rosmarino, sfiducia a Riotta: consiglieri scrivono alla Regione

di Davide Di Giorgi
06/04/2022

Altro capitolo della vicenda relativa alla sfiducia al sindaco di Militello Rosmarino, Salvatore Riotta. Il primo cittadino, che è stato sfiduciato dal Consiglio comunale, è rimasto alla guida del Comune nebroideo, dopo che l’Assessorato Enti Locali ha preso atto che il quorum (il voto è finito 6 a 2) non fosse sufficiente per determinare la decadenza del sindaco. Così Riotta continua ad esercitare il suo ruolo ma l’Aula non viene convocata, perché il presidente Antonino Mileti (che ha votato contro Riotta) si rifiuta di farlo in attesa di un riscontro da parte della Regione, su consiglio dei suoi legali. Al momento dunque a Militello Rosmarino si assiste ad una vera paralisi politica.

Per uscire dal caos politico istituzionale i consiglieri comunali di opposizione e indipendenti, Teresa Travaglia, Davide Blogna, Donatella Cangemi, Sandra Lo Paro, Benedetto Innaria Artino e il presidente del Consiglio Antonino Mileti hanno inviato all’Assessorato Enti Locali della Regione Siciliana un’istanza di riesame (che potete legge qui in formato integrale) in merito alla decisione di non far decadere il sindaco Riotta, dopo il voto della mozione di sfiducia.

In virtù dell’immanente principio della “ripartizione dei poteri dello Stato”, non è ammissibile che venga effettuato un “controllo di legittimità” su una deliberazione di Consiglio comunale al di fuori delle procedure espressamente e specificamente previste dalle leggi statali e regionali e ad opera di organi a ciò non espressamente deputati – scrivono gli esponenti politici -. Conseguentemente, non si ritiene possibile che sia vanificata, con una semplice “nota dirigenziale”, la volontà espressa dall’organo deliberativo comunale. Invero, l’unica interpretazione della norma regionale in questione che possa ritenersi non solo logica e condivisibile ma anche e, soprattutto, di giuridica valenza e fondamento e, come tale, di opportuno e vincolante riferimento, è quella data dalla unanime, uniforme e univoca giurisprudenza amministrativa sia di primo che di secondo grado”.

I consiglieri citano nell’istanza la sentenza del TAR Sicilia sul caso Antillo che ha stabilito che “nel silenzio della norma in ordine al calcolo del quorum nell’ipotesi in cui il Consiglio comunale, per impossibilità di effettuare ulteriori
surroghe, non possa più essere e non risulti più composto da tanti consiglieri comunali quanti ne assegna la legge in base alla popolazione, ha sancito il seguente incontrovertibile principio: “per consiglieri assegnati debbano intendersi quelli che effettivamente sono in carica, non quelli che in origine componevano il consiglio comunale, successivamente venuti meno, e ciò anche per le intuitive ragioni volte a favorire la funzionalità dell’organo consiliare, che diversamente non potrebbe adottare alcuni atti, tra i quali quello fondamentale relativo alla mozione di sfiducia, attività di notevole rilevanza allorquando il sindaco possa non essere più sorretto dalla maggioranza”.

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